Soggetto del diritto al brevetto è
l'inventore art. 18 L. i. art. 2588 cc.
La titolarità del diritto di esclusiva
relativa ad un' invenzione industriale
comprende qualsiasi tipo di sfruttamento
del bene capace di arrecare utilità
economica.
La tutela
brevettuale consente altresì di vietare
a terzi di produrre, usare,
commercializzare, vendere e/o
esportare il prodotto a cui si riferisce
l'invenzione.
Costituisce, pertanto, violazione della
privativa anche l'attività di
intermediazione commerciale svolta nel
territorio dello Stato da un terzo che
non vanti il consenso del titolare del
diritto di brevetto, a nulla rilevando
che la vendita successiva non abbia
luogo.